Taranto Futura diffida il sindaco

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Il sottoscritto Avv. Nicola Russo, coordinatore del Comitato in epigrafe,

premesso

-che il Tar Lecce, con sentenza n. 1786/2009, passata in giudicato, ha legittimato il Comitato in epigrafe a presentare istanze( sulla base del principio di sussidiarietà) al Sindaco di Taranto, al fine di ottemperare ad atti dovuti a tutela della salute dei cittadini in seguito ad inquinamento ambientale dell’ industria siderurgica, giusto art. 216(che considera l’Acciaieria -e attività correlate-industria insalubre per legge, di cui all’Elenco di prima classe del D.M. 5 settembre 1994, con conseguente distanza degli impianti dalle abitazioni) e art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie,che impegna il Sindaco ad adottare misure idonee per prevenire ed impedire il potenziale pericolo per la salute dei cittadini;

-che il relativo provvedimento del Sindaco di chiusura dell’area a caldo ex Ilva si dovrà necessariamente basare sul principio di precauzione, con motivazione e valutazione politica e non tecnica-economica, al fine di impedire, eventualmente, che il giudice amministrativo possa entrare nel merito delle scelte discrezionali politiche;

-che l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978,n. 833, in merito, affida il potere di Ordinanza contingibile ed urgente anche al Presidente della Giunta regionale;

-che l’Arpa Puglia, ultimamente, in occasione della comunicazione dei dati di monitoraggio della qualità dell’aria a Taranto 2018/2019, ha evidenziato, a tutt’oggi, la particolare criticità a Taranto del ciclo siderurgico integrale delle Cokerie;

-che anche il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto, in tema di Misure cautelative in occasione di possibili criticità dello stato di qualità dell’aria a Taranto, ha evidenziato problemi di salute nei confronti della popolazione connessi all’inquinamento atmosferico derivante dalle attività produttive dello stabilimento ex Ilva, soprattutto per i cittadini residenti nelle zone limitrofe all’area industriale;

-che, pertanto, i problemi dell’inquinamento industriale a Taranto permangono;

-che l’art. 8 della Direttiva 2010/75/UE, recepito in Italia con Decreto legislativo n. 46/2014, statuisce la sospensione dell’impianto industriale di combustione in caso di pericolo immediato per salute umana,tanto da determinare il primato della citata Direttiva sulle leggi nazionali ovvero sui cosiddetti Decreti “salva Ilva”, come previsto per legge( Art. 4 n. 3 del TUE – Ordinanza Corte di Giustizia europea del 5 dicembre 1990-Causa C-2/88-punto 10-; Sentenza Corte di Giustizia europea 15 luglio 1964- Causa 16/64;sentenza Corte di Giustizia europea de 11 luglio 2013-Causa C-601/11P, ecc.);

-che il Consiglio di Stato-Sez. V, con sentenza n. 2495/2015, ha statuito che per esigenza di tutela ambientale e di incolumità pubblica, “l’applicazione del principio di precauzione comporta… che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”;

,che il Tar Campania,Sez. V, con sentenza n. 5469 del 2 dicembre 2013, ha statuito che il principio di precauzione prevale sugli interessi economici, ecc;

-che, in seguito alla chiusura dell’area caldo degli impianti ex Ilva, i lavoratori preposti ben potrebbero essere impiegati per attività di bonifica od altre attività, fermo restando l’eventuale proposta di un esodo anticipato volontario con premio incentivante, così come avvenuto negli anni ’90, a fronte della produzione delle bramme in luoghi diversi ovvero fuori dall’impianto siderurgico tarantino(con tutti i benefici del caso), dato che gli attuali proprietari degli impianti in questione svolgono similari attività imprenditoriali in tutto il Mondo, con tutti i benefici del caso-

TUTTO CIO’ PREMESSO

si diffida il Sindaco di Taranto e il Presidente della Regione Puglia ad emanare, nell’immediatezza del caso, a fronte di dati scientifici sanitari ben noti ,nel rispetto del principio di precauzione di cui all’art. 191 del TFUE e art. 301, comma 2° Codice dell’ambiente, con motivazioni prettamente politiche e non tecniche-economiche, l’Ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della salute della popolazione di Taranto e Provincia, disponendo la chiusura dell’area a caldo(Cokerie, ecc.) dell’Impianto siderurgico insistente sul territorio della città di Taranto.

Taranto, 6.3.2019

Distinti saluti

Il coordinatore

Avv. Nicola Russo

 

Gianfranco Maffucci

Sottufficiale Marina Militare in pensione- fondatore associazione culturale Delfino Blu (1996), promotore per 8 anni consecutivi Premio Città di Taranto, premio rivolto ad artisti, pittori scultori, artigiani, fotografi, provenienti da diversi paesi esteri, premi di poesie. Mostre d’arte varia. Cofondatore blog Blufree. Appassionato da ragazzo di fotografia. Aderisce da anni ad una associazione di Templari (solidarietà e beneficenza)